Art. 1 Costituzione
E’ costituita l’Associazione Internazionale dei Rotariani Amanti del Volo Sezione Italiana International Fellowship Of Flying Rotarians, Sezione Italiana o, in forma abbreviata, IFFR Italia.
Essa è un’associazione apolitica ed apartitica promossa dal Rotary, non ha scopo di lucro ed è disciplinata dagli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, e dalle norme del presente statuto.
Art. 2 Scopo
Le finalità dell’Associazione, di seguito denominata anche Fellowship, sono la promozione dell’amicizia, della comprensione e del servizio dei rotariani di tutto il mondo accomunati da interesse nel volo.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione e illimitata.
Art. 4 Sede
L’Associazione ha sede in Italia, in Milano.
Art. 5 Patrimonio
Il patrimonio della Fellowship e costituito dalle quote associative, dalle tasse di ammissione, dai contributi e dalle elargizioni provenienti da terze parti pubbliche o private, nonchè da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.
L’esercizio economico-finanziario della Fellowship ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 6 Associati
Possono divenire membri della Fellowship i rotariani o i rotaractiani, che siano in regola con le norme del Rotary International e che abbiano interesse nel volo.
Art. 7 Ammissione
La domanda di ammissione deve essere presentata al Segretario della Fellowship.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile dall’aspirante associato.
Art. 8 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per recesso, per la perdita della qualifica di socio rotariano e per esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere di ciascun esercizio.
L’esclusione deve essere deliberata dall’Assemblea; possono essere causa di esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni gravi del presente statuto e delle norme rotariane, nonchè il perseguimento di obiettivi in conflitto con le finalità della Fellowship e il mancato pagamento della quota annuale.
I membri dell’Associazione, che abbiano in qualunque modo perso detta qualità, non possono ripetere i contributi versati, nè possono vantare altri diritti sul patrimonio della Fellowship.
Art. 9 Quote associative
Ogni associato è tenuto al pagamento della quota annuale, quale decisa dal Consiglio Direttivo.
I nuovi associati sono tenuti, all’atto della loro iscrizione, a versare la tassa d’ammissione, nella misura e secondo i modi indicati dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa verrà utilizzata per sopperire alle esigenze della Fellowship e così, tra l’altro, per fronteggiare i costi di produzione/spedizione del bollettino informativo, newsletter e di gestione del sito web.
Le quote sono dovute a partire dal 1 gennaio di ogni anno e dovranno essere saldate entro il 30 luglio.
Art. 10 Organi dell’Associazione
Sono organi della Fellowship:
– l’Assemblea degli associati;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Consiglio Direttivo;
– il Comitato di Presidenza.
Art. 11 Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Essa è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o email, da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e recante l’indicazione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere indetta anche su richiesta del 30% degli associati o dal Comitato di Presidenza, che ne dovranno dare preventiva comunicazione al Presidente, per la materiale convocazione.
Possono intervenire all’Assemblea gli associati in regola con i versamenti delle quote annuali.
Ogni associato ha diritto ad un voto e non è ammessa alcuna delega.
Art. 12 Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
- a) eleggere il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) approvare il bilancio;
- c) trasferire la sede dell’Associazione nell’ambito dello stesso Comune salvo il cambio di indirizzo;
- d) deliberare su altri punti attinenti la vita dell’Associazione.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
- a) deliberare le modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in liquidazione, nominando il liquidatore e determinandone i poteri.
Art. 13 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio e non per delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altro associato nominato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, anche non membro della Fellowship, ed eventualmente due scrutatori, anche non membri della Fellowship.
Di ogni Assemblea si redigerà il verbale, che sarà firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Le votazioni si effettuano ad alzata di mano o, se ciò è richiesto dal Presidente o da almeno un quinto degli associati presenti, a scrutinio segreto.
Art. 14 Presidente
Il Presidente dura in carica due anni e può essere rinominato consecutivamente una sola volta.
In caso di assenza o impedimento, egli può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un associato da lui prescelto per un tempo determinato.
Al Presidente spetta la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente sovrintende all’attività della Fellowship, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l’ordine del giorno, vigila sull’attuazione delle deliberazioni collegiali.
Il Presidente nominato per due volte consecutive non può essere nominato per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno due anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.
Art. 15 Segretario e Tesoriere
Il Segretario ha il compito di (i) coordinare i rapporti fra gli associati, (ii) ricevere le domande d’ammissione alla Fellowship e sottoporle al Consiglio Direttivo, (iii) comunicare agli associati le delibere dell’Assemblea.
Il Tesoriere ha l’incarico di custodire i fondi dell’Associazione, registrare i pagamenti, incassare le quote annuali e le tasse d’ammissione.
Il ruolo di Segretario e Tesoriere possono essere svolti da un’unica persona.
Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica due anni e possono essere rinominati.
Art. 16 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo telefax o posta elettronica.
Il Consiglio ha il compito di stabilire misura e modalità di versamento delle quote associative e delle tasse di ammissione; spetta, inoltre, al Consiglio decidere in merito alle domande di ammissione presentate dagli aspiranti associati. Per la validità delle sedute occorre la presenza di tutti i membri del Consiglio. Ove le funzioni di Segretario e Tesoriere siano svolte da soggetti differenti, le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza; nell’ipotesi in cui le funzioni di Tesoriere e Segretario siano svolte da un’unica persona, prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio non hanno diritto a compenso per l’attività svolta, salvo – se di modico importo rispetto alle disponibilità economiche della Fellowship – il rimborso delle spese documentate, sostenute per l’espletamento dei compiti istituzionali.
Art. 17 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza e un organo consultivo del Presidente.
Appartengono di diritto a tale organo consultivo gli ultimi tre Presidenti della Fellowship, oltre al Presidente in carica.
Presiede il Comitato di Presidenza il Past-President più anziano.
Art. 18 Modifiche statutarie
Le proposte di modifica dello statuto, redatte in forma scritta, possono essere avanzate dal Presidente, dal Comitato di Presidenza o da almeno un terzo degli associati. L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica con le maggioranze di cui all’art. 13 del presente statuto.
Art. 19 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato da un’apposita Assemblea straordinaria, convocata con preavviso di almeno venti giorni, con le maggioranze di cui all’art. 13 del presente statuto.
I beni sociali, al netto di eventuali debiti esistenti, saranno devoluti alla Rotary Foundation.
Art. 20 Norme Generali
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme rotariane e le norme di legge.